Lo Studio legale Parra mette a disposizione dei propri clienti l’alta specializzazione acquisita, nel
corso degli anni, nella materia del risarcimento danni derivante da responsabilità contrattuale o
extracontrattuale.
Lo Studio si avvale della collaborazione di medici specializzati nelle varie discipline mediche per la
valutazione del danno sulla persona. In particolare del danno biologico (permanente e temporaneo),
del danno patrimoniale e non patrimoniale.
La materia del risarcimento danni è costantemente in evoluzione.
Le compagnie assicurative tendono ad effettuare una stima al ribasso dei danni subiti, pertanto, è
necessario affidarsi ad un professionista legale specializzato nella gestione dei sinistri al
fine di ottenere il risarcimento del danno subito in tempi brevi.
La casistica dei danni affrontati dallo studio è la seguente:
RC AUTO – INDENNIZZO DIRETTO
Il codice delle Assicurazioni Private (d. lgs. N. 209/2005 modificato dal d.l. 223/2006) ha introdotto
all’art. 149 il c.d. indennizzo o risarcimento diretto, in virtù del quale il danneggiato, non
responsabile o responsabile solo in parte, di un sinistro avvenuto in Italia tra due autovetture, potrà
chiedere il risarcimento del danno auto, delle cose trasportate e della persona del conducente (entro
il limite del 9% di invalidità permanente) direttamente alla propria compagnia di assicurazioni e non
più alla compagnia di controparte del responsabile civile come avveniva in passato.
Il danneggiato dovrà invece rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa del responsabile
civile (art. 148 C.ass.), solamente nei seguenti casi:
• sinistri senza collisione tra i due veicoli coinvolti;
• sinistri con il coinvolgimento di un terzo veicolo identificato con targa;
• sinistri con danni ad un pedone, a un ciclista o a un bene immobile;
• sinistri con il coinvolgimento di una macchina agricola o di un ciclomotore non targato;
• sinistri con lesioni al conducente-danneggiato che superino la soglia del 9% di invalidità
permanente, rientrando nelle cosiddette lesioni macropermanenti;
• sinistri verificatisi all’estero o con il coinvolgimento di veicoli immatricolati all’estero di
competenza dell’UCI (Ufficio Centrale Italiano);
• sinistri causati da veicolo non identificato o identificato con targa ma privo di copertura
assicurativa gestiti dal FGVS (Fondo di Garanzia Vittime della Strada).
RISARCIMENTO DANNI DEL TERZO TRASPORTATO
Il codice delle Assicurazioni Private, introdotto con d. lgs. n. 209/2005 modificato dal d.l. n.
223/2006, all’art. 141 appresta massima tutela al terzo trasportato.
A seguito di un sinistro stradale infatti il terzo trasportato potrà chiedere l’integrale risarcimento dei
danni, per le lesioni patite, direttamente alla compagnia assicurativa che garantiva il veicolo su cui
viaggiava, senza dover dimostrare su quale dei conducenti dei veicoli coinvolti ricada la
responsabilità del sinistro, essendo tale accertamento irrilevante per il terzo trasportato.
DANNO BIOLOGICO
Per danno biologico si intende quella lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica
della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che si riflette in maniera negativa sulle
attività quotidiane della vita del danneggiato.
I criteri e le modalità per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità (c.d. lesioni
micropermanenti dall’1% al 9% del danno biologico) derivanti da sinistri legati alla circolazione di
veicoli a motore e natanti, sono sanciti dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni private.
Gli importi per ottenere detto risarcimento sono emanati con decreto dal Ministero dello Sviluppo
Economico, pubblicati e aggiornati annualmente (sulla base di parametri ISTAT) nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
I criteri, le modalità e gli importi per ottenere il risarcimento delle danno biologico per lesioni di
grave entità (c.d. lesioni macropermanenti dal 9% di invalidità permanente) sono invece individuati
dalla giurisprudenza, in particolare dalle tabelle del Tribunale di Milano.
RESPONSABILITA’ CIVILE GENERALE (RCG) E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO
TERZI (RCT)
La polizza da responsabilità civile generale (RCG) è il contratto di assicurazione attraverso il quale
la compagnia assicurativa si impegna a tenere indenne l’assicurato per i danni procurati a terzi, a
causa di una sua condotta colpevole.
Tale contratto può coprire:
• danni causati direttamente dall’assicurato;
• danni causati da persone, animali o cose di cui l’assicurato è responsabile.
La polizza da responsabilità civile verso terzi (RCT) invece tutela l’assicurato da tutte quelle
situazioni che, a causa di un danno causato a terzi, possono intaccare il suo patrimonio.
Gli esempi classici di polizze da RCG e da RCT abbracciano svariate situazioni di cui ne vengono
elencate alcune:
• distacco di un cornicione da un fabbricato;
• danni causati a terzi oltre che dall’assicurato dagli stretti familiari, dagli animali domestici o dal
personale domestico (c.d. polizza del capofamiglia);
• lesione subita dal cliente del supermercato che scivola sul pavimento bagnato;
• danno patito dagli studenti dell’istituto scolastico durante l’attività didattica.
RESPONSABILITÀ MEDICA E SANITARIA
Lo Studio legale Parra offre consulenza e assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale, a quanti
abbiano subito danni psicofisici o la morte per negligenza, incompetenza ed errori medici di
qualsiasi natura.
Tutti i casi di presunta malasanità verranno definiti a seguito della consegna della documentazione
completa e delle cartelle cliniche inerenti la storia medica del quale il paziente è stato vittima.
Raccolta la documentazione sarà possibile, a seguito di un attento vaglio da parte di medici
specializzati di cui lo Studio legale si avvale, verificare gli errori e/o danni alla salute del paziente
occorsi a causa di una diagnosi errata.
La medicina è una scienza la cui attività professionale prevede un certo rischio su cui il medico
professionista non sempre può essere ritenuto responsabile, nonostante abbia apprestato la massima
diligenza. Pertanto, solo qualora il comportamento assunto dal medico o dalla struttura sanitaria non
sia improntato ai doveri professionali e di diligenza qualificata, si potrà parlare di responsabilità nei
confronti del paziente.
La legge n. 24/2017, nota come legge Gelli-Bianco, ha introdotto significative novità in tema di
responsabilità medica e sanitaria. In sede penale, infatti, esclude la responsabilità penale dei medici
per imperizia qualora dimostrino di essersi attenuti agli standard richiesti dall’Istituto Superiore
della Sanità. In sede civile ha invece introdotto un regime a doppio binario: le strutture sanitarie,
pubbliche o private, risponderanno solo per responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. mentre i
medici che operano a qualsiasi titolo presso le strutture sanitarie, risponderanno per colpa da
responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
Uno dei vari vantaggi derivante da questo innovativo quadro normativo, ad esempio, è che il
danneggiato non è tenuto a provare il danno subito poiché tale onere grava in capo alla struttura
sanitaria.
Premesso ciò possiamo definire la responsabillità medica e la responsabilità sanitaria come segue:
• la responsabilità medica come quel tipo di responsabilità derivante dai danni cagionati ai pazienti
in virtù di errori od omissioni operate dai medici. A titolo esemplificativo si pensi al danno
derivante da errore diagnostico, terapeutico, per omessa vigilanza o da interventi chirurgici
malriusciti.
In caso di maldestra condotta del medico sono risarcibili sia i danni subiti dal paziente, sia i
pregiudizi patiti dai congiunti (c.d. danno da lesione del rapporto parentale).
L’attività medica, incidendo sul bene della salute del paziente tutelata dall’art. 32 Cost., legittima la
richiesta di risarcimento dei seguenti danni:
-danno biologico, meglio definito in questo settore come danno iatrogeno, consistente nel
peggioramento delle condizioni di salute o insorgenza di nuove patologie;
-danno esistenziale inteso quale somma delle ripercussioni negative sulla vita relazionale del
danneggiato;
-danno morale individuato nello stato di sofferenza interiore del soggetto a seguito di illecito altrui;
-danno patrimoniale riferito non solo alle spese sostenute per il trattamento terapeutico andato male
ma anche alle spese ulteriori per rimediare ai danni subiti, nonché alle spese che il danneggiato
dovrà sostenere in futuro a causa della cattiva condotta posta in essere dal medico.
La responsabilità medica può derivare inoltre dalla mancanza di consenso informato del paziente,
anche nell’ipotesi in cui l’intervento riesca.
Il consenso informato infatti costituisce la base del trattamento sanitario la cui mancanza rende
qualsiasi intervento medico illecito, salvi i casi di trattamenti obbligatori per legge o casi di
necessità. Il medico in altri termini che deve agire sul paziente deve ottenere da questo il consenso
alla terapia, a seguito di una completa ed esaustiva informazione circa la natura della patologia, gli
sviluppi, le possibili terapie da seguire, le conseguenze di ogni trattamento e le dotazioni della
struttura sanitaria in cui il medico opera.
In mancanza di tale informativa il paziente non può esprimere un consenso consapevole subendo
così una lesione del diritto all’autodeterminazione tutelato dagli artt. 2,13 e 32 Cost. Diritto questo
autonomamente risarcibile anche in caso di esito fausto dell’intervento (Cass. 10414/2016).
Il danno risarcibile è rappresentato:
- dal danno morale determinato dalla negazione della libertà di scelta e di autodeterminazione del
paziente il quale avrebbe potuto preferire mantenere inalterata la propria condizione anche se
peggiore rispetto a quella ottenibile a seguito dell’intervento;
-dal danno esistenziale qualora l’intervento contrasti con convinzioni morali o religiosi del paziente;
-dal danno biologico quando dalla lesione dell’autodeterminazione derivino conseguenze negative
sull’integrità psichica del paziente.
La responsabilità del medico si aggrava qualora, oltre a non aver chiesto e ottenuto il consenso,
l’esito dell’intervento risultasse infausto. In tali casi oltre al diritto all’autodeterminazione viene
leso quello alla salute.
L’onere della prova in tutti i casi di mancato consenso informato grava sul paziente danneggiato,
come chiarisce la giurisprudenza con pronuncia delle SS. UU. n. 25767/2015.
• la responsabilità sanitaria è quel tipo di responsabilità derivante dai danni cagionati ai pazienti a
causa di carenza strumentale della struttura sanitaria, pubblica o privata.
La struttura sanitaria infatti, al momento dell’accettazione del paziente, stipula con esso un contratto
di spedalità per mezzo del quale la struttura mette a disposizione le prestazioni dei medici,
paramedici, i farmaci, i locali e le attrezzature. Ne discende che in tutti i casi di condotte illegittime
ascrivibili al sanitario-dipendente risponderà delle stesse, in virtù dell’art. 1228 c.c., la struttura
pubblica o privata, anche se la stessa dimostri di aver adeguatamente vigilato sui dipendenti e di
aver adottato gli standard minimi di efficacia impostegli dalla legge.
Tutto ciò vale anche nel caso in cui non sussiste un rapporto contrattuale che lega il medico alla
struttura sanitaria pubblica o privata poiché la responsabilità per il fatto dell’ausiliario ex art. 1228
c.c., prescinde dalla sussistenza o meno di un contratto di lavoro subordinato.
INCIDENTE STRADALE MORTALE E DANNO TANATOLOGICO
Quando si parla di un sinistro stradale mortale entrano in gioco, quali beni da tutelare, la salute e la
vita della vittima. Questa, qualora sia ancora in vita, può chiedere l’integrale risarcimento del danno
non patrimoniale (danno terminale, danno catastrofale e danno tanatologico).
• danno terminale consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta
del periodo di vita del danneggiato, dalla lesione alla morte. Si richiede come elemento
indispensabile che tra la lesione e il decesso sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo.
• danno catastrofale inteso come lo stato di sofferenza spirituale patito dalla vittima
nell’avvicinarsi alla fine della vita.
• danno tanatologico derivante dalla morte di un soggetto a seguito di un’azione di terzi. Di danno
tanatologico se ne parla in caso di decesso avvenuto senza apprezzabile lasso di tempo tra lesione e
morte, così da poter presumere che la morte sia esclusivamente effetto della lesione (ove fosse
apprezzabile il tempo tra lesione e decesso si tratterebbe non di danno tanatologico ma di lesione
aggravata da morte).
Il danno da morte è una tipologia di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. del quale si chiede il
riconoscimento ai fini del risarcimento. Tale danno infatti, essendo di formulazione recente, non è
universalmente accettato. A detta di alcuni studiosi, infatti, il danno tanatologico rileva per il diritto
civile non già come figura autonoma di danno bensì come figura speciale eventualmente aggiuntiva
rispetto alle già consolidate figure di danno morale, esistenziale e biologico.
Sul punto è interessante segnalare una sentenza (la quale va controcorrente con la linea di pensiero
appena esposta) emessa di recente dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione (n.
26727/2018) con cui riconosce l’autonoma risarcibilità del danno tanatologico a favore degli eredi
del ciclista vittima di incidente stradale deceduto dopo un paio d’ore dal sinistro, dopo esser
pervenuto cosciente in ospedale e dopo aver, persino, risposto alle domande poste dai medici giunti
in suo soccorso.
Gli Ermellini, cassando con rinvio la decisione della Corte d’Appello di Milano, riconoscono la
configurabilità del danno non patrimoniale, nella duplice veste di danno biologico terminale e
danno morale tanatologico, in capo alla vittima, la quale, essendo dotata di capacità giuridica, lo
trasmette agli eredi purché intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la morte e vi
sia, altresì, una “lucida agonia” del danneggiato, nel caso di specie amplificata dal fatto che la
vittima era anche un medico il quale va incontro alla morte con lucida coscienza.
L’attività dello Studio si articola nei seguenti settori: